Sentenza n° 1108/2022
Il tribunale di Taranto ha accolto la domanda proposta da una cliente alla quale era stato negato il diritto all’assegno sociale (che si percepisce all’età di 67 anni in mancanza di contribuzione) perché titolare di un assegno di mantenimento pari a 100 € da parte dell’ex coniuge.
Tale comportamento, a nostro avviso, violava il contenuto della legge 335/95 che prevede esclusivamente, quale criterio per la concessione, un limite reddituale annuo.
Il giudice ha accolto la domanda precisando che lo stato di necessità in cui si deve trovare il cittadino è esclusivamente legato al limite reddituale imposto dalla legge: 6542.51 € se soli e 13.085 € se coniugati. Pertanto, ciò che rileva non è la capacità economica ma il reddito imponibile IRPEF.
Avv. Francesco di Natale
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