Il tribunale di Trani e la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza numero 980/2023 hanno finalmente riconosciuto un principio cardine nella previdenza agricola. Nel periodo antecedente al 31/12/1983, vigeva un sistema che non valutava e accreditava in maniera corretta il lavoro agricolo. Infatti, il tribunale, applicando il decreto legge 463 dell’83 art.7, ha previsto una disciplina a favore degli operai agricoli, stabilendo che tutte le contribuzioni agricole antecedenti tale data, venissero rivalutate oltre che trasformate in settimane. Inoltre, questa rivalutazione consente anche l’accredito di contribuzione extra agricola per periodi anche superiore alle 52 settimane annue (art. 7 com. 11).
Tale principio può essere esteso anche a contribuzioni figurative come ad esempio: contributi da servizio militare per gli uomini o contribuzioni di maternità per le donne. Perciò, per concludere, è importante sapere che coloro che possiedono una contribuzione extra agricola o figurativa antecedente al 1983 in anni in cui hanno anche lavorato in agricoltura, essa potrà essere integrata nell’estratto contributivo dando una opportunità di accesso al pensionamento.
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