Possono accedere al pensionamento di vecchiaia coloro i quali (donne e uomini) abbiano maturato un età anagrafica pari a 67 anni (circolare n. 17/2020) ed abbiano un montante contributivo (anche figurativo per malattia e disoccupazione nonché contribuzione figurativa extra lavorativa e periodi riscattati o contribuzione volontaria) pari a 20 anni ovvero 1040 settimane.
Anche in questo caso per gli iscritti al FPLD sarà richiesta ai sensi della legge 155/1981 art. 29 e successive modifiche, la cessazione dell’attività lavorativa (ne sono esclusi i coloni e mezzadri ed i pescatori); tale onere non opera per gli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi. Con l’avvento della legge 214/2011 art. 24 12° comma ed i successivi decreti ministeriali (da ultimo il D.M. 5/12/2017) l’aspettativa di vita è stata incrementata passando per il biennio 2019 – 2020 ai citati 67 anni.
In via eccezionale, le lavoratrici dipendenti del settore privato che hanno compiuto i 60 anni di età entro il 31.12.2012 e possano far valere un’anzianità contributiva pari almeno a 20 anni, conseguono il trattamento di vecchiaia con un’età non inferiore a 64 anni (art. 24 com. 15 bis) purchè il rapporto di lavoro fosse in atto al 28.12.2011.
I LIMITI DI ETÀ DI CUI IN PREMESSA NON OPERANO PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI
- Coloro che abbiano compiuto l’età pensionabile prevista dalla normativa in vigore alla data del 31.12.2011 (65 per gli uomini e 60 per le donne) per i quali in virtù della salvaguardia continuerà a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze prevista al 31.12.2011 (art. 12 D.L. 78/2010 cioè 13mo mese successivo alla maturazione del diritto);
- Lavoratori non vedenti art. 1 com. 6 del D.Lgs. 503/1992, tali dalla nascita e anteriormente al periodo di assicurazione e che comunque abbiano 10 anni di contributi minimi dopo la cecità per i quali permane il requisito ridotto di 55 anni per gli uomini e 50 per le donne; vi rientrano anche coloro che abbiano non più di 1/10 ad entrambe gli occhi quale residuo visivo. Quanto alla sua quantificazione, a far data dal 01.01.2017 è prevista una maggiorazione nella determinazione della quota contributiva con incremento del coefficiente di trasformazione di 4 mesi per ogni anno di lavoro effettivo.
- Invalidi con percentuale pari o superiore all’80% per i quali sono confermati i limiti di età anagrafica di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (D.Lgs 503/92 art. 8); attenzione per tale forma di vecchiaia vale la finestra mobile dei 12 o 18 mesi dalla maturazione dei requisiti di accesso anagrafico e contributivo nonché sanitario.
- Addetti a lavori usuranti D.Lgs. 374/1993 e 67/2011 come modificato dalla legge 232/2016, per i quali il limite di età è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti fino ad un massimo di 60 mesi. Il requisito contributivo è ridotto di un anno per ogni 10 lavorati fino ad un massimo di 24 mesi (art. 2 com. 1).
Vi sono oltremodo delle eccezioni di carattere contributivo che investono coloro i quali abbiano un sistema totalmente retributivo ovvero abbiano almeno maturato 15 anni al 31.12.1992: per essi permarrà il requisito dei 15 anni di contributi di cui alla legge Amato (circolare 16/2013) pur dovendo mantenere il requisito anagrafico previsto oggi con l’incremento della aspettativa di vita.
LA DEROGA AMATO PREVEDE ANCORA ALTRE DUE CASISTICHE
la seconda prescrive che l’assicurato sia stato autorizzato al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992. Possono avvalersene i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago dell’Inps (Assicurazione Generale Obbligatoria) e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost). Come per la prima deroga, sono utili i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e esteri.
la terza prevede l’obbligo di perfezionamento dei seguenti requisiti:
- 25 anni di anzianità assicurativa. In pratica, il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione;
- 15 anni di contribuzione al 1992;
- almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane; non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione.
Diversa l’ipotesi di coloro che abbiano una contribuzione totalmente versata nel sistema contributivo dal 1996 (art. 24 com. 7° legge 214/2011) i quali possono accedere con la medesima contribuzione ed età anagrafica ordinaria (67 anni e 20 di contribuzione) solo qualora vantino il diritto ad un trattamento pensionistico non inferiore a 1,5 volte l’importo annuo dell’assegno sociale e dunque per il 2020 pari a 689,75.
Ovvero in alternativa abbiano compiuto 71 anni se uomini o 70 se donne (circolare n. 17/2020 INPS) e vantino almeno cinque anni di contribuzione effettiva.