Le medesime condizioni sono prescritte per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci ex art. 1 com. 199 e ss. Della legge 232/2016. Trattasi di una forma di pensione anticipata con requisiti di accesso favorevoli per coloro i quali abbiano maturato 41 anni di contributi (circolare 17/2020 blocca tale requisito sino al 2026) e non 42 e 10 mesi ma siano definiti “precoci” ovvero abbiano lavorato 12 mesi (no figurativi ma utili per il diritto e misura) precedentemente il 19 mo anno di età.
Anche questo strumento di accesso pensionistico come quello dell’Ape Social è stato confermato per l’anno 2019, se pur con l’inserimento della finestra trimestrale, e per esso vige sempre lo strumento della liquidazione in cumulo. Tuttavia, alle tipiche quattro categorie, in questo caso si inseriscono i lavoratori usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011 che al 2019 diversamente maturerebbero il requisito con quota 97,6 ma non meno di 61 anni di età (35 anni più 61 e 7 di età anagrafica).