Sentenza n° 7916 del 18/09/2023
Con questa recentissima pronuncia il Tribunale di Roma ha nuovamente superato l’orientamento ancora dominante tra gli uffici INPS circa la mancata concessione dell’assegno sociale e la corretta (o presunta tale) interpretazione dello stato di bisogno.
Infatti il Tribunale ha ribadito che gli eventi riguardanti il patrimonio personale (donazioni o vendite di beni immobili) ovvero quelli afferenti la vita coniugale e la separazione (omessa richiesta o rinuncia all’assegno di mantenimento – coabitazione) sono del tutto irrilevanti in quanto, unico criterio e parametro di riferimento per la concessione del beneficio è il reddito imponibile IRPEF. Pertanto, come nel caso di specie non può negarsi l’assegno sociale se in sentenza di separazione non sia previsto il mantenimento o se ad esso si sia rinunciato).
Avv. Francesco di Natale